Come Fare Istanza di Interpello
L’interpello è un istituto previsto dal nostro ordinamento per premettere al contribuente di conoscere l’interpretazione giuridica dell’agenzia delle entrate in merito all’operazione fiscalmente rilevante che intende.
Vi sono varie tipologie di interpello che possiamo riassumere in
Interpello ordinario (art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212; D.M. 26 aprile 2001, n. 209);
Interpello CFC (artt. 167 e 168 del Tuir, D.M. 21 novembre 2001, n. 429);
Interpello antielusivo (art. 21, legge 30 dicembre 1991, n. 413; DD.MM. 13 giugno 1997, n. 194 e n. 195);
Interpello disapplicativo (art. 37 bis, comma 8, del D.P.R.n. 600/1973; D.M. 19 giugno 1998, n. 259).
Istanze presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) – fanno parte di questo tipo di interpelli
Interpello ordinario – Le istanze inoltrate dal contribuente per conoscere il parere dell’amministrazione finanziaria in merito ad una norma di dubbia interpretazione ( come previsto dall’articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente);
Istanze in materia di prosecuzione del regime consolidato nazionale a seguito dell’effettuazione di alcune operazioni straordinarie ( articolo 124, comma 5 del Tuir);
Istanze in materia di parere favorevole sul regime del consolidato mondiale (articolo 132 del Tuir);
Istanze per ottenere la disapplicazione del regime di cui all’art. 87 del Tuir nell’ambito di acquisizioni delle partecipazioni acquistate per interventi realizzati per il recupero dei crediti ( art. 113 Tuir);
Istanze presentate dalle imprese impegnate in ricerca eper certificare il possesso degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007 (articolo 1, comma 55, della legge n. 244/2007).
Come viene presentata l’istanza – Il contribuente o il soggetto che in base a disposizioni di legge può porre adempimenti tributari per conto dello stesso presenta istanza alla direzione regionale territorialmente competenze. L’istanza deve essere presentata in carta libera e va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento (in caso di mancata sottoscrizione, la validità è sanabile entro 30 giorni). L’ amministrazione finanziaria deve fornire una risposta al contribuente entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. Qualora non sia fornita una risposta per il contribuente opera il silenzio assenso in merito alla domanda presentata.
Interpelli CFC (Controlled foreign companies) – Attraverso tale istanza il soggetto presenta idonea documentazione e le motivazioni necessarie che sussistono i presupposti per ottenere che venga disapplicata la normativa sulle imprese estere partecipate ( l’istanza va presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa tramite la Direzione regionale competente).
L’Istanza di interpello può essere presentata anche per uno dei seguenti motivi:
interpello in materia di utili da partecipazione (articolo 47, comma 4, del Tuir)
interpello sulle plusvalenze da partecipazioni (articolo 68, comma 4, del Tuir)
interpello concernente la participation exemption (articolo 87 del Tuir)
interpello in materia di dividendi (articolo 89 del Tuir).
Istanze presentate ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413/1991( Istanza di interpello antielusivo) – La domanda viene inoltrata quando si vuole conoscere il parere sulla potenziale elusività di alcune operazioni e sulla corretta classificazione di alcune spese.
Come viene presentata l’istanza – L’istanza deve contenere, in maniera dettagliata, la descrizione della fattispecie ed anche la soluzione prospettata dal contribuente. Entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza l’agenzia deve fornire una risposta al quesito. Qualora non lo facesse, il contribuente può diffidare l’agenzia, e trascorsi ulteriori 60 giorni dalla diffida si forma il silenzio – assenso in materia.
Interpello disapplicativo (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973) – La domanda viene inoltrata per chiedere la disapplicazione di una norma anti elusiva che riguarda una particolare fattispecie. Il contribuente dovrà provare che gli effetti elusivi previsti dalla norma, nella realtà non si verificano.
Come viene presentata l’istanza – L’interpello è presentato al direttore regionale per il tramite della direzione provinciale e deve essere inoltrato prima della compilazione della dichiarazione dei redditi ove verrà inserita l’operazione in esame.
Contenuti della domanda di interpello ( valido per tutte le tipologie di interpello) – Tutte le istanze dovranno contenere ( a pena di inammissibilità) i seguenti dati
l’indicazione del tipo di istanza e della specifica tipologia di interpello su cui è richiesto;
I dati identificativi del contribuente e di eventuali soggetti direttamente interessati ( codice fiscale, dati anagrafici, ecc.).
La descrizione puntuale della fattispecie;
L’eventuale beneficio fiscale (in termini di risparmio d’imposta o di rinvio della tassazione o sotto qualsiasi altra forma) cui il contribuente ha diritto nel caso si verifichi la condizione prospettata;
La procura conferita secondo le formalità stabilite all’articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973 nel caso in cui l’interpello sia attivato dal procuratore generale o speciale.
Molto interessante.