Dirigenti e Compenso per il Lavoro Straordinario
L’esclusione del diritto dei dirigenti al compenso per il lavoro straordinario non ha carattere assoluto. Non possono infatti essere superati i limiti di ragionevolezza “con riferimento all’interesse del dipendente alla tutela della propria salute ed integrità fisico-psichica e alle obiettive esigenze e caratteristiche dell’attività svolta”.
Il principio è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza 14 febbraio 2011, n. 3607 (orientamento consolidato), la quale ha precisato che il superamento di tali limiti deve essere dedotto e provato dal dirigente stesso.
Come noto, la normativa sull’orario di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 non si applica (ad eccezione delle disposizioni relative al riposo settimanale, alle ferie ed alle limitazioni al lavoro notturno) ai dirigenti ed al personale direttivo, per i quali la durata dell’orario, in ragione delle caratteristiche dell’attività svolta, non è misurata o predeterminata, oppure può essere fissata dai lavoratori stessi (art. 17, co.5).
Qualora però la prestazione richiesta superi il limite della ragionevolezza e leda il diritto alla salute, il dirigente va compensato per la modalità lavorativa che abbia assunto connotati gravosi e usuranti.